STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE
Art. 1
È costituita una associazione denominata “SOLIDALIA” organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus).
L’associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve Onlus) che viene inserita in qualsivoglia segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
Art. 2
L’associazione non ha fini di lucro. Essa intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
L’Associazione ha per scopo:
promuovere ed organizzare iniziative mirate a fornire servizi di assistenza a sostegno di persone, associazioni ed organizzazioni, anche attraverso il reperimento di fondi, in particolari situazioni di disagio;
promuovere ed organizzare iniziative nel campo delle arti, della cultura e dello spettacolo a sostegno di persone, associazioni ed organizzazioni, anche attraverso il reperimento di fondi, in particolari situazioni di bisogno e disagio.
È fatto divieto all’associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. L’associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni.
Art. 3
L’associazione ha sede a Tuscania in via della Libertà n° 23
PATRIMONIO
Art. 4
Il patrimonio è formato:
dalle quote sociali e eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell’associazione;
dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;
da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
da eventuali entrate per servizi prestati dall’associazione.
ASSOCIATI
Art. 5
Possono essere associati dell’associazione tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni e enti che ne condividono gli scopi.
Sono associati tutte le persone fisiche e giuridiche che, previa domanda motivata, vengono ammessi dal Consiglio Direttivo. All’atto di ammissione gli associati verseranno la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Gli associati che non avranno presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati associati anche per l’anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.
I soci si impegnano a svolgere in modo personale, spontaneo e gratuito l’attività per la realizzazione degli scopi dell’Associazione. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.
Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.
È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Art. 6
La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni, o esclusione.
La esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per la mora superiore a sei mesi nel pagamento delle quote sociali o per lo svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quella della associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Consiglio Direttivo.
Tale provvedimento dovrà essere comunicato all’associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all’assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell’associazione.
Art. 7
Sono organi dell’associazione:
l’assemblea dei Soci
il Consiglio Direttivo
il Presidente
il Collegio dei Revisori dei Conti.
Tutte le cariche sono elettive e gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'adempimento della carica.
ASSEMBLEA
Art. 8
Gli associati formano l’assemblea.
L’assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo tramite il Presidente. Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti.
Nel caso di seconda convocazione, l’assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice.
Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto sarà tuttavia necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.
L’assemblea si radunerà almeno due volte all’anno. Spetta all’assemblea deliberare in merito:
all’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
alla nomina del Consiglio Direttivo e alla determinazione del numero dei componenti;
alla nomina del Collegio dei Revisori;
all’approvazione e alla modificazione dello statuto e di regolamenti;
ad ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intendesse sottoporre.
L’assemblea è convocata mediante avviso scritto contenente il giorno, il luogo e l’ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l’elenco delle materie da trattare, inviato a ciascun associato almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di altri due associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.
AMMINISTRAZIONE
Art. 9
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile da tre a sette, scelti tra i soci o gli associati dei soci. Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente ed eventualmente un Vicepresidente.
Qualora, durante il mandato, venisse a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancati; i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha cooptati.
Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell’associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all’assemblea. Provvede alla stesura del bilancio preventivo e bilancio consuntivo e li sottopone all’approvazione dell’assemblea. Determina le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione.
Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare Consigli scientifici ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività dell’associazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi, tenuto conto del disposto di cui alla lettera e), comma 6, dell’art. 10 del D.Lgs. 4.12.1997, n. 460.
Il Consiglio Direttivo, con delibera presa con il voto favorevole di almeno tre membri, potrà inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più componenti del Consiglio stesso determinandone i compensi; gli emolumenti individuali annui corrisposti non potranno comunque essere superiori al compenso massimo previsto per il Presidente del collegio sindacale delle società per azioni.
Il Consiglio Direttivo potrà compilare un regolamento per disciplinare e organizzare l’attività della associazione, che dovrà essere sottoposto all’assemblea per la sua approvazione.
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri; è convocato dal Presidente, dal Vicepresidente o da un terzo dei suoi componenti.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera il giorno, il luogo e l’ora, nonché l’elenco delle materie da trattare. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.
Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la metà dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.
PRESIDENTE
Art. 10
Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, ha la legale rappresentanza dell’ente di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo.
COLLEGIO DEI REVISORI
Art. 11
Il Collegio dei Revisori è nominato dall’assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario. È composto di tre membri, con idonea capacità professionale, anche non associati, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del Bilancio consuntivo.
BILANCIO
Art. 12
L’esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il Consiglio Direttivo sottoporrà all’assemblea il bilancio consuntivo relativo all’anno precedente ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo relativo all’anno successivo.
Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all’art. 2.
Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
Art. 13
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
In caso di scioglimento della associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di all’art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.
NORMA DI CHIUSURA
Art. 14
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia.